Statuto
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DENOMINAZIONE
E' costituita l'associazione sportiva denominata "Associazione Tennis Verona – Associazione Sportiva Dilettantistica", per brevità A.T.V. ASD.
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SEDE
L'Associazione ha sede in Verona Via Colonnello Galliano n. 4. Il Consiglio direttivo con propria delibera potrà istituire unità locali nell'ambito del territorio nazionale.
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SCOPO
L'Associazione ha lo scopo di promuovere e diffondere la pratica delle varie discipline sportive dilettantistiche in generale e in particolar modo della disciplina sportiva del tennis dilettantistico nell'ambito delle normative e direttive fornite dal C.O.N.I. e dalla F.I.T.
L'Associazione non persegue alcun indirizzo di carattere politico religioso e non ha scopo di lucro né diretto né indiretto.
L'Associazione, in virtù degli scopi istituzionali, potrà anche dedicarsi, qualora lo ritenga opportuno, all'organizzazione di scuole, centri estivi ed invernali ed alla istituzione di ogni altra attività sportiva agonistica nonché all'organizzazione di tornei e di gare al fine di contribuire al raggiungimento dello scopo sociale.
Al fine di raggiungere lo scopo sociale, e previa acquisizione delle previste autorizzazioni di legge, è data possibilità all'Associazione di acquistare terreni e costruire immobili da destinarsi alle attività sportive nonché costruire i relativi impianti ed attrezzature che possano favorire ed aiutare il normale esercizio delle pratiche sportive dilettantistiche.
In merito alle attività eventualmente poste in essere dall'Associazione così come l'utilizzo degli impianti, delle attrezzature, dei mobili e degli immobili e qualsiasi altro servizio annesso a disposizione dei propri associati, la gestione potrà essere assunta direttamente dalla stessa Associazione oppure mediante concessione totale o parziale a terzi dei diritti relativi.
L'Associazione potrà, nel rispetto del presente Statuto, compiere qualsiasi operazione industriale, commerciale, finanziaria, bancaria, mobiliare, immobiliare, compreso il rilascio di fideiussioni, comunque connessa con il fine istituzionale, e assumere interessenze o partecipazioni in imprese e/o enti la cui attività sia analoga, affine o comunque connessa alla propria.
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PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE
Il patrimonio dell'Associazione è costituito:
- dalle quote sociali e dai versamenti a qualsiasi titolo effettuati o richiesti ai Soci;
- dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con eccedenze di bilancio;
- da eventuali erogazioni donazioni e/o lasciti sia pubblici che privati che pervengano a qualsiasi titolo all'Associazione;
- da eventuali titoli e partecipazioni.
E' comunque fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell' Associazione salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
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DURATA
La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.
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SOCI
Il numero dei Soci è illimitato e il contributo associativo è intrasmissibile e non rivalutabile.
Possono diventare Soci tutte le persone fisiche; le persone giuridiche pubbliche e private possono diventare Soci, purché nel loro oggetto sociale prevedano scopi uguali o simili a quelli previsti dal presente Statuto.
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AMMISSIONI
L'ammissione all'Associazione è subordinata alle seguenti norme:
- pagamento delle quote sociali e di quant'altro deliberato dal Consiglio Direttivo;
- accettazione senza riserve del presente Statuto.
Chi desidera diventare Socio deve presentare domanda al Consiglio Direttivo che ne delibererà o meno l'ammissione entro l'anno solare in cui la domanda è stata presentata.
La richiesta di adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.
Il Consiglio Direttivo annualmente stabilisce la quota di versamento minimo da effettuarsi all'atto dell'adesione all'Associazione e la quota annuale di iscrizione.
I versamenti al fondo di dotazione, che dovranno essere deliberati dall'assemblea, fatti salvi i versamenti minimi come sopra determinati per l'ammissione e l'iscrizione annuale, sono comunque a fondo perduto; i versamenti non sono quindi rivalutabili nè ripetibili in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione nè in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dalla Associazione può pertanto farsi luogo alla richiesta di rimborso di quanto corrisposto all'Associazione a titolo di versamento al fondo di dotazione.
La qualifica di Socio si perde per:
- dimissioni presentate per iscritto;
- morosità definita nei termini fissati dal regolamento sociale;
- radiazione pronunciata dal Consiglio Direttivo per gravi motivi o gravi infrazioni allo Statuto e al regolamento, previa contestazione all'interessato del fatto addebitatogli.
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ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE
Sono organi dell'Associazione:
- l'Assemblea dei Soci;
- il Presidente;
- il Consiglio Direttivo;
- il Collegio dei Revisori dei Conti.
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ASSEMBLEA
L 'Assemblea dei Soci è composta da tutti i Soci in regola con il pagamento delle quote sociali.
L'Assemblea deve essere convocata dal Presidente almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo e per la discussione e l'approvazione dell' attività sociale secondo i punti previsti dall' ordine del giorno.
Essa provvede inoltre alla nomina:
del Consiglio Direttivo
del Collegio dei Revisori dei Conti.
L'Assemblea delibera sulle modifiche al presente Statuto approva i riferimenti che disciplinano lo svolgimento dell'attività dell'Associazione e delibera sull'eventuale destinazione di utili di gestione comunque denominati, nonché di fondi, riserve e capitale durante la vita dell'Associazione stessa qualora ciò sia consentito dalla legge e dal presente Statuto;
Delibera lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio ai sensi e con le modalità di cui all'Art. 18 del presente statuto.
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CONVOCAZIONE
L'Assemblea è convocata dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno, oppure ne sia fatta richiesta da almeno il 10% degli iscritti aventi diritto al voto oppure da almeno cinque Consiglieri oppure dal Collegio dei Revisori.
L'Assemblea è convocata di norma presso la sede dell'Associazione ma può essere convocata altrove purché in Italia per motivi eccezionali.
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MODALITA' DI CONVOCAZIONE E VOTO
La convocazione dell'Assemblea è fatta mediante lettera contenente I indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione sia di prima che di seconda convocazione e l'elenco delle materie da trattare, lettera spedita a tutti gli associati all'indirizzo risultante dal libro degli aderenti all' Associazione nonché ai componenti del Consiglio Direttivo e ai Revisori dei Conti almeno 15 giorni prima dell'adunanza; la notizia dell'adunanza andrà anche affissa nei locali dell'Associazione sempre nel termine dei 15 giorni antecedenti la fissazione della stessa. L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione quando presenti o rappresentati almeno metà dei Soci regolarmente iscritti; in seconda convocazione con qualsiasi numero di Soci. In seconda convocazione l'Assemblea può essere convocata in qualsiasi giorno ed ora dopo la prima convocazione non però prima che sia trascorsa un'ora e non dopo 10 giorni. Per le deliberazioni che comportino la modifica dello Statuto, dovranno essere favorevoli almeno i 2/3 dei voti spettanti ai Soci presenti o rappresentati in Assemblea.
Ogni socio, anche se Consigliere, può rappresentare nell'Assemblea non oltre tre Soci e dovrà essere munito di delega scritta. Detta delega non è consentita nelle votazioni relative all'approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la responsabilità degli Amministratori.
Hanno diritto di voto tutti gli aderenti all'Associazione purché maggiorenni e in regola con i pagamenti delle quote sociali.
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PRESIDENTE
Il Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti a maggioranza di voti.
Egli ha la rappresentanza legale dell'Associazione, la firma degli atti e provvedimenti con potestà di delega, coordina le norme per il regolare funzionamento dell'attività, adotta tutti i provvedimenti a carattere d'urgenza con l'obbligo di riferirne al Consiglio Direttivo.
Nel caso di dimissioni del presidente e per cause di impedimento alle sue funzioni, le prerogative di Presidente l'Associazione vengono assunte dal Vice Presidente e, in caso di inadempimento di quest'ultimo, dal Consigliere più anziano.
L'Assemblea dei Soci, a maggioranza dei presenti può deliberare la nomina di uno o più Presidenti Onorari.
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CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo viene eletto dall'Assemblea dei Soci ed è composto da nove Consiglieri che durano in carica due anni e sono rieleggibili.
I Consiglieri, alloro interno, provvederanno dopo l'elezione alla nomina del Presidente e di un vice Presidente, attribuendo incarichi specifici agli altri Consiglieri.
Il Consiglio Direttivo adotta tutti i provvedimenti necessari ed opportuni per il buon andamento tecnico ed amministrativo dell'Associazione per il raggiungimento dello scopo sociale.
I Consiglieri debbono essere scelti tra i Soci maggiorenni aventi diritto al voto in Assemblea. Degli eletti almeno cinque devono risultare Soci ordinari da oltre cinque anni.
I membri del Consiglio Direttivo, ed, in particolare i vari incaricati, hanno alle loro dirette dipendenze, sia disciplinarmente che funzionalmente, il personale vario addetto ai servizi.
Di ogni seduta deve essere redatto verbale sul "Libro delle riunioni" sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
Qualora per dimissioni o altro motivo venissero a mancare più di cinque Consiglieri si intenderà decaduto l'intero Consiglio per cui si dovrà provvedere alla convocazione dell'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio.
Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno oppure su richiesta di almeno tre Consiglieri.
La presenza della maggioranza dei Consiglieri è richiesta per la validità delle riunioni.
Il Consiglio Direttivo a provvedimenti disciplinari i Soci secondo le norme del regolamento interno.
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COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di tre membri che durano in carica due anni e sono rieleggibili. Essi sono nominati dall'Assemblea e debbono essere Soci maggiorenni dell ‘Associazione. Ad essi è affidato il controllo della gestione contabile e sono tenuti ad esprimere il loro parere sui bilanci consuntivi e preventivi. Hanno diritto a presenziare alle sedute del Consiglio Direttivo e possono essere interpellati su questioni di carattere finanziario esprimendo un parere consultivo.
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ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO
L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale il consiglio Direttivo provvede alla redazione del bilancio consuntivo che dovrà essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea dei Soci entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. Entro lo stesso termine verrà sottoposto all'Assemblea un bilancio di previsione per l'esercizio in corso, che tenga conto degli indirizzi espressi dall‘Assemblea. Tale bilancio di previsione, predisposto dal Consiglio direttivo, viene redatto ed approvato dallo stesso entro il mese di gennaio dell'esercizio in previsione.
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REGOLAMENTO INTERNO
Il funzionamento tecnico e amministrativo dell'Associazione è disciplinato dal regolamento interno da compilarsi dal Consiglio direttivo e deve essere approvato dall'Assemblea degli associati.
Per la funzionalità interna dell'associazione e dei suoi servizi, il consiglio Direttivo avrà facoltà di emanare norme di comportamento che potrà modificare secondo le esigenze che si evidenzieranno di volta in volta. Tali norme non dovranno essere in contrasto con quelle del presente Statuto e con le norme della F.I.T. e delle federazioni sportive.
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DISPOSIZIONI GENERALI
Tutte le cariche sociali, comprese quelle dei Revisori dei conti sono svolte a titolo gratuito per espressa disposizione del presente Statuto, salvo il rimborso delle spese eventualmente sostenute per lo svolgimento dell'incarico.
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SCIOGLIMENTO
In caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea con la maggioranza di cui all'art. 21 C.C. nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.
Il patrimonio dell'Associazione, in caso di scioglimento per qualunque causa, dovrà essere devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità sentiti gli organismi di controllo e fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.
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CLAUSOLA COMPROMISSORIA
Qualunque controversia che dovesse sorgere in dipendenza dell'esecuzione e interpretazione del presente statuto e dei regolamenti tra i Soci, tra i Soci e i componenti il Consiglio Direttivo e tra i Soci e l'Associazione (eccetto quelle per il pagamento delle quote) e che possa formare oggetto di compromessi sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura dando luogo ad arbitrato irrituale. L'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti e in mancanza di accordo verrà nominato dai Soci benemeriti dell'Associazione.
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NORME DI RINVIO
Per quanto non previsto nel presente Statuto si fa riferimento alle norme in materia di Enti non commerciali previste nel C.C..
Verona, 3 aprile 2003









